La Corte di giustizia dell’UE nella sentenza del 13 novembre 2025 alla Causa C-563/24, ha stabilito che una bevanda priva di alcol non può essere commercializzata o etichettata come “gin non alcolico”, poiché la denominazione “gin” è riservata a una specifica bevanda spiritosa. L’aggiunta della dicitura “non alcolico” non elimina l’illegittimità dell’uso del termine. Il divieto non limita la possibilità di vendere il prodotto, ma impedisce l’impiego improprio della denominazione legale. La Corte ha inoltre chiarito che la libertà d’impresa non è ostacolata da tale restrizione, che risulta proporzionata e giustificata. L’obiettivo è tutelare i consumatori da possibili confusioni sulla composizione delle bevande e garantire condizioni di concorrenza leale per i produttori di gin conformi alle norme europee.
Le regole dell’OIV per stimare il valore d’azienda in caso di evento dannoso
Nel documento “La valutazione dei danni connessi ad attività economiche”, tuttora in pubblica consultazione per la raccolta di osservazioni da parte del modo accademico e professionale, la Fondazione OIV illustra le linee guida per una corretta stima del valore...


