La Corte di giustizia dell’UE nella sentenza del 13 novembre 2025 alla Causa C-563/24, ha stabilito che una bevanda priva di alcol non può essere commercializzata o etichettata come “gin non alcolico”, poiché la denominazione “gin” è riservata a una specifica bevanda spiritosa. L’aggiunta della dicitura “non alcolico” non elimina l’illegittimità dell’uso del termine. Il divieto non limita la possibilità di vendere il prodotto, ma impedisce l’impiego improprio della denominazione legale. La Corte ha inoltre chiarito che la libertà d’impresa non è ostacolata da tale restrizione, che risulta proporzionata e giustificata. L’obiettivo è tutelare i consumatori da possibili confusioni sulla composizione delle bevande e garantire condizioni di concorrenza leale per i produttori di gin conformi alle norme europee.
Legge di Bilancio 2026: le novità per professionisti e imprese
Nel Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Numerose le novità fiscali: dalla riduzione al 33% dell’aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da 28.000 a 50.000...


