Con la sentenza resa nella causa C-873/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che l’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo non è dispensata dall’obbligo di farvi figurare le informazioni che consentono l’identificazione di un bene immobile facente parte della successione, qualora la menzione di tali informazioni sia richiesta ai fini di un’iscrizione nel registro immobiliare dello Stato membro in cui tale bene è situato, nel caso in cui, in forza del diritto di tale Stato membro, tale iscrizione possa essere ottenuta sulla base di un documento complementare, presentato unitamente a un certificato successorio europeo che non contiene una siffatta menzione.
Gestione dello studio del deceduto: come nominare il sostituto temporaneo
Con un pronto ordini n. 82 del 2026 il CNDCEC ha chiarito che l’Ordine può attivare il procedimento, da svolgersi nelle forme di cui alla L. n. 241/1990, volto a nominare un sostituto temporaneo nella gestione dello studio del deceduto ogni volta che venga a...


