La Corte di Giustizia UE è intervenuta con due diverse sentenze in tema di marchi. In riferimento al cubo di Rubik il Tribunale ha concluso che tutte le caratteristiche essenziali di tale forma sono necessarie per ottenere un risultato tecnico. In particolare, esso considera che la funzione tecnica della terza caratteristica essenziale è quella di consentire di distinguere, per un effetto di contrasto, ciascuna faccia del cubo, così come ognuno dei quadratini della struttura a griglia che figurano su ciascuna di tali facce. In riferimento al segno con la «I» maiuscola e cuore rosso sulla parte sinistra del petto di un capo di abbigliamento, su un’etichetta interna di un capo di abbigliamento e su un capo di abbigliamento all’esterno, all’altezza della nuca il Tribunale ritiene invece che la posizione specifica del segno figurativo su un articolo di abbigliamento descritta dalla sprd.net nelle sue domande di registrazione non era idonea a conferire a tale segno, che in quanto tale ne è privo, un carattere distintivo in relazione ai prodotti di cui trattasi.
Antiriciclaggio: Banca d’Italia aggiorna regole su controlli e verifiche
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025 il provvedimento 23 luglio 2025 con cui la Banca d’Italia modifica le disposizioni «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di...