Magistrati tributari: la retribuzione è una garanzia di indipendenza, non una voce di bilancio

da | 28 Lug 2026 | Ipsoa - Fisco

La Corte di Giustizia UE ha fissato il metro: la retribuzione dei giudici va determinata con modalità previste dalla legge, oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, in misura adeguata all’importanza delle funzioni e sotto controllo giurisdizionale effettivo. Misurata su quel metro, la disciplina dettata dallo schema di decreto sull’ordinamento della giurisdizione tributaria (Atto Governo n. 419) mostra tre scoperti: indennità dichiarate “già dovute dal 16 settembre 2022” ma individuate in norme che disciplinano altro, e delle quali non è chiarito se siano mai state corrisposte; una stima non prudenziale della spesa per la formazione; l’assenza di un meccanismo di determinazione sottratto alle decisioni del MEF, parte tipica del processo tributario. C’è poi un paradosso: il magistrato professionale, che vive del solo stipendio ministeriale, è economicamente più dipendente del giudice onorario che sostituisce. La retribuzione del giudice tributario non è una voce dello stato di previsione: è, con l’art. 53 Cost. sullo sfondo, una garanzia del contribuente prima ancora che del magistrato.

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