Quando avviano un controllo diverso da quelli ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, che tipicamente prende le mosse dalla notifica di un questionario e si conclude con un atto di recupero del credito emesso ai sensi dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973, le Direzioni competenti dell’Agenzia delle Entrate sono solite ritenere applicabile il termine di decadenza lungo e irrogare la sanzione più severa, reputando che tale tipo di controllo porti sempre a un sindacato di inesistenza del credito tributario. AIDC LAB, con il documento n. 4 del 29 luglio 2025, approfondisce questo tema e propone una bozza da utilizzare in sede di impugnazione, per contestare tali assunti nei molti casi in cui sia erronea la qualifica di credito inesistente.
Abuso del diritto per evaporazione di una riserva in sospensione d’imposta: in quali casi
Con la risposta a interpello n. 198 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’''evaporazione'' di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni...

