In tema di lavoratori impatriati, con la risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’applicazione del nuovo regime, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ”funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente ”regime speciale per lavoratori impatriati.
Opere musicali: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 13 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evideziato che i compensi percepiti dall'autore a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore sono...


