Con la risoluzione n. 8 del 23 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta, al pari dei lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, indipendentemente dalla mancata emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo).
Trasporti di beni: l’IVA sui servizi internazionali
Con la circolare n. 3 del 26 febbraio 2026 Assonime ha esaminato l’IVA sui servizi internazionali, con particolare riguardo ai trasporti di beni in esportazione, transito o importazione. L’art. 12 del decreto legislativo n. 186 del 2025 ha modificato l’ambito dei...


