Come indica Assonime nella circolare n. 16 del 2026, per le operazioni permutative effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, risultano conformi alla normativa tanto i comportamenti di chi, tra il 1° gennaio e il 23 maggio 2026, ha individuato la base imponibile IVA nel valore risultante dal contratto (come previsto dalla nuova disciplina recata dal D.L. n. 38/2026) quanto i comportamenti di chi l’ha individuata sulla base dei costi sostenuti (disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2026). Per le operazioni effettuate a decorrere dal 24 maggio 2026 si applica, invece, la nuova disciplina del decreto fiscale. Più complesso è, invece, il regime delle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026.
Dichiarazione integrativa: le regole da seguire (ma non in caso di ripensamento)
Con la risposta a interpello n. 147 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell'indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile...


