Con la sentenza resa nella causa T-643/24 il Tribunale dell’UE ha chiarito che i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di Servizi a titolo oneroso quanto le loro protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non dispone di una licenza a tal fine, nonostante la circostanza che, da un lato, essi non possano opporsi a detta comunicazione e, dall’altro, la loro remunerazione risulti dalla legge nazionale nnché dalle disposizioni regolamentari alle quali tale legge rinvia.
Reddito d’impresa: ancora troppi doppi binari tra valori contabili e fiscali
Nonostante la legge delega fiscale, che ha previsto la revisione della disciplina del reddito d’impresa attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, da ultimo il legislatore non si è sempre mosso in questa...


