Le situazioni che legittimano il cliente ad agire direttamente nei confronti dell’Erario per ottenere il rimborso dell’IVA indebitamente applicata dal fornitore devono essere valutate caso per caso, ma esigono che il rimborso da parte del fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile. È tale l’ipotesi non solo dell’insolvenza, ma anche dell’intervenuta prescrizione del diritto che il cliente intende far valere. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-453/22 del 7 settembre 2023, che ha altresì escluso il diritto del fornitore di chiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA se, in precedenza, egli si sia rifiutato di restituirla al cliente, evitandosi in tal modo che l’Erario sia tenuto a un doppio rimborso della stessa imposta.
Taglio accise e Transizione 5.0: le novità in G.U.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2026 è stato pubblicato il DL recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese. Il provvedimento interviene sulle misure in materia di...


