Per investimenti in start-up innovative superiori a 100.000 euro, il contribuente può fruire della detrazione pari al 50% della somma investita fino all’importo massimo di 100.000 euro stabilito dall’art. 29-bis, D.L. n. 179/2012 oppure, in alternativa, la detrazione pari al 30% sulla somma complessivamente investita, entro l’importo massimo stabilito dall’art. 29 dello stesso decreto, pari ad un 1 milione di euro. Il chiarimento è arrivato nel corso del question time, in risposta all’interrogazione n. 5-04587.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


