Il decreto correttivo Omnibus (art. 33, D.Lgs. 148/2026) ha introdotto una franchigia di tolleranza pari al 5% tesa ad attenuare il regime sanzionatorio applicabile ai disallineamenti tra scontrini elettronici e transazioni registrate dai terminali di pagamento. Tale causa di non punibilità, tuttavia, trova applicazione esclusivamente per le discrepanze formali di memorizzazione e trasmissione dei dati di cassa. Nessuna riduzione è invece prevista per l’omesso collegamento dei dispositivi, che continua a essere soggetto a una pesante sanzione.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...

