IRAP E IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 21 del 2024, depositata il 20 febbraio 2024, con cui la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRAP.
Rottamazione-quinquies: le nuove FAQ di ADER
Con le FAQ del 7 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate riscossione ha chiarito che l’importo dovuto a titolo di Rottamazione-quinquies viene ripartito in base al numero delle rate che è stato richiesto in fase di presentazione della domanda di adesione. Qualora tale...


