IRAP E IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 21 del 2024, depositata il 20 febbraio 2024, con cui la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRAP.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


