IRAP E IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 21 del 2024, depositata il 20 febbraio 2024, con cui la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRAP.
Testo Unico IVA: come prepararsi alle novità in vigore dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore il Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026). La principale implicazione operativa che ne deriva riguarda l’aggiornamento dei codici IVA nei sistemi gestionali (ERP) degli operatori. Imprese e professionisti devono intervenire con...


