IRAP E IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 21 del 2024, depositata il 20 febbraio 2024, con cui la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRAP.
Sisma Campi Flegrei: i Commercialisti chiedono la proroga dei versamenti
Con un comunicato stampa del 3 agosto 2026, il CNDCEC ha richiesto con urgenza i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nella zona dei Campi Flegrei, in provincia...


