Con le conclusioni presentate in data 12 febbraio 2026 l’Avvocato Generale ha evidenziato che un’imposta che grava sul trasferimento a titolo onerodo del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili non deve essere considerata un’imposta indiretta sulla raccolta di capitali ai sensi della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Lo stesso vale quando si equipara al concetto di trasferimento di beni immobili qualsiasi fatto in conseguenza del quale un socio venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili.
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...


