Con la risposta a interpello n. 267 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istanza di modifica del nome o del cognome, rientrando tra quelle tendenti a ottenere un provvedimento amministrativo, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine. Questo anche se presentata agli uffici diplomatici e consolari che fanno solo da tramite per veicolare la richiesta agli organi competenti a riceverla, al fine dell’emanazione del provvedimento e degli atti conseguenti che, a loro volta, saranno assoggettati a bollo ai sensi dell’art. 4 della Tariffa.
Contributo sugli oli lubrificanti: nuovo importo dal 1° ottobre 2026
Con un’informativa del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che il nuovo importo del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell’art. 236, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, nella misura di 0,120 € per chilogrammo con decorrenza dal 1°...


