La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-488/24, in relazione ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada provenienti da paesi terzi e destinati all’Unione, chiarisce che il professionista deve informare il mittente‑consumatore che l’importazione delle merci può richiedere l’espletamento di formalità doganali e che potrebbero essere applicati dazi doganali a suo carico. Tale informazione è essenziale per garantire trasparenza sui potenziali costi aggiuntivi connessi all’operazione. La Corte precisa tuttavia che l’obbligo non comprende la descrizione dettagliata dei documenti doganali necessari né l’indicazione dei tassi o degli importi dei dazi applicabili, trattandosi di elementi variabili e non sempre prevedibili al momento della conclusione del contratto.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

