Con la circolare n. 38 del 31 dicembre 2025 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che dal 1° gennaio 2026 ed in osservanza a quanto disposto dall’art. 114 DNC, il pagamento della sanzione a seguito di ravvedimento operoso può essere effettuato utilizzando nel campo della liquidazione della dichiarazione doganale esclusivamente i seguenti codici tributo, per l’importo così suddiviso: 430 (50% dell’importo) e 432 (50% dell’importo).
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


