Con la circolare n. 38 del 31 dicembre 2025 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che dal 1° gennaio 2026 ed in osservanza a quanto disposto dall’art. 114 DNC, il pagamento della sanzione a seguito di ravvedimento operoso può essere effettuato utilizzando nel campo della liquidazione della dichiarazione doganale esclusivamente i seguenti codici tributo, per l’importo così suddiviso: 430 (50% dell’importo) e 432 (50% dell’importo).
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

