Con l’atto di indirizzo del 22 dicembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che gli aiuti Covid non possono essere considerati né proventi esenti né esclusi. Tali contributi non incidono sull’ammontare delle perdite fiscali riportabili, determinato ai sensi dell’art. 84 del TUIR e per tali proventi che non concorrono alla formazione del reddito sono comunque deducibili le spese e gli altri componenti negativi ad essi afferenti, come si ricava dalle norme emanate in occasione dell’emergenza Covid, che esclude questi contributi dal calcolo del pro-rata generale e del pro-rata relativo agli interessi passivi.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

