Con la risposta a interpello n. 88 del 30 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la struttura del gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ”Rappresentante”, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti).
Transizione demografica: una sfida urgente per il futuro delle professioni
Favorire percorsi strutturati di affiancamento tra professionisti senior e giovani, rendere l’accesso alla professione economicamente sostenibile, sostenere la tutela della genitorialità e la conciliazione tra vita e lavoro, facilitare la crescita dimensionale e...

