Con circolare n. 7 del 12 marzo 2026 l’Agenzia delle Dogane ha fornito nuovi chiarimenti sull’attuazione del Regolamento (UE) 261/2026 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. La dichiarazione del produttore e l’estratto contrattuale contenente la clausola di origine possono essere omesse, purché vengano fornite informazioni sufficienti, oppure evidenze relative alla catena di fornitura e/o all’assenza di infrastrutture di importazione nei Paesi esportatori che quindi non potrebbero esportare altro che gas estratto nei propri siti nazionali.
Trust: tassazione in entrata su opzione anche per le imposte ipo-catastali
L’art. 13 del correttivo Omnibus modifica l’art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990, norma che ha introdotto una disciplina normativa ad hoc in materia di tassazione dell’atto di dotazione dei trust o dei vincoli di destinazione. Per i trasferimenti che includono beni...


