Con circolare n. 7 del 12 marzo 2026 l’Agenzia delle Dogane ha fornito nuovi chiarimenti sull’attuazione del Regolamento (UE) 261/2026 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. La dichiarazione del produttore e l’estratto contrattuale contenente la clausola di origine possono essere omesse, purché vengano fornite informazioni sufficienti, oppure evidenze relative alla catena di fornitura e/o all’assenza di infrastrutture di importazione nei Paesi esportatori che quindi non potrebbero esportare altro che gas estratto nei propri siti nazionali.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


