Con circolare n. 7 del 12 marzo 2026 l’Agenzia delle Dogane ha fornito nuovi chiarimenti sull’attuazione del Regolamento (UE) 261/2026 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. La dichiarazione del produttore e l’estratto contrattuale contenente la clausola di origine possono essere omesse, purché vengano fornite informazioni sufficienti, oppure evidenze relative alla catena di fornitura e/o all’assenza di infrastrutture di importazione nei Paesi esportatori che quindi non potrebbero esportare altro che gas estratto nei propri siti nazionali.
Merci in temporanea custodia: aggiornamento delle spese
Con Decreto del 10 marzo 2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato i criteri per la determinazione e l’aggiornamento delle spese di custodia delle merci in temporanea custodia presso le strutture direttamente gestite dall'Agenzia delle dogane e...


