La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C‑77/24 del 15 gennaio 2026, ha stabilito che, nei casi di giochi d’azzardo online offerti senza concessione nello Stato del giocatore, quest’ultimo può normalmente invocare la legge del proprio paese di residenza per agire contro i dirigenti del prestatore estero. Il danno, infatti, si considera verificato nel luogo in cui il giocatore risiede abitualmente. La decisione nasce da una controversia tra un cittadino austriaco e gli amministratori di una società maltese che offriva giochi online senza autorizzazione in Austria. La Corte ha chiarito che il regolamento Roma II si applica a tali azioni di responsabilità extracontrattuale e che non opera l’esclusione relativa al diritto societario. Resta possibile derogare alla legge del luogo del danno solo quando il fatto illecito presenti collegamenti significativamente più stretti con un altro paese.
Attestazione della sostenibilità: cosa verifica davvero il revisore
L’attestazione con cui il revisore certifica la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano la redazione avviene, dopo l’approvazione del pacchetto Omnibus I, sul modello della limited assurance. In cosa si differenzia rispetto...