La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C‑77/24 del 15 gennaio 2026, ha stabilito che, nei casi di giochi d’azzardo online offerti senza concessione nello Stato del giocatore, quest’ultimo può normalmente invocare la legge del proprio paese di residenza per agire contro i dirigenti del prestatore estero. Il danno, infatti, si considera verificato nel luogo in cui il giocatore risiede abitualmente. La decisione nasce da una controversia tra un cittadino austriaco e gli amministratori di una società maltese che offriva giochi online senza autorizzazione in Austria. La Corte ha chiarito che il regolamento Roma II si applica a tali azioni di responsabilità extracontrattuale e che non opera l’esclusione relativa al diritto societario. Resta possibile derogare alla legge del luogo del danno solo quando il fatto illecito presenti collegamenti significativamente più stretti con un altro paese.
Responsabilità 231: cosa cambia con la riforma
Il disegno di legge sulla riforma del D.Lgs. n. 231/2001, che cambierà radicalmente l’impianto della normativa sulla responsabilità degli enti, è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026. Il testo approvato contiene modifiche che riguardano sia...