In caso di occupazione d’urgenza, con la risoluzione n. 29 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della trascrizione dovrà essere presentato il decreto di esproprio contenente gli elementi prescritti dall’articolo 23 del T.U.Es., ivi compresa l’indicazione degli estremi del precedente decreto di occupazione anticipata e dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Non risulta invece necessaria la presentazione del decreto di occupazione d’urgenza quale autonomo titolo né di ulteriore documentazione attestante l’avvenuta immissione in possesso, trattandosi di circostanze delle quali il decreto di esproprio è chiamato a dare espressamente atto.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


