In caso di occupazione d’urgenza, con la risoluzione n. 29 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della trascrizione dovrà essere presentato il decreto di esproprio contenente gli elementi prescritti dall’articolo 23 del T.U.Es., ivi compresa l’indicazione degli estremi del precedente decreto di occupazione anticipata e dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Non risulta invece necessaria la presentazione del decreto di occupazione d’urgenza quale autonomo titolo né di ulteriore documentazione attestante l’avvenuta immissione in possesso, trattandosi di circostanze delle quali il decreto di esproprio è chiamato a dare espressamente atto.
Correttivo fiscale omnibus: le proposte di Assonime
Con un documento del 28 luglio 2026, Assonime ha presentato le osservazioni alle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui...


