Con la pronuncia del 30 ottobre 2025 resa nella causa C-348/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che le autorità doganali del paese d’importazione non sono tenute ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie a una merce, una prova dell’origine che è stata loro presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tali autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie ad altre merci del medesimo contingente.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


