I soggetti che emettono e che ricevono una fattura elettronica sono obbligati alla relativa conservazione elettronica. Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dal CAD (Codice dell’amministrazione digitale), che garantisce negli anni di non perdere mai le fatture, di riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, di poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione). Il processo di conservazione elettronica (fornito da operatori privati certificati o dall’Agenzia delle Entrate) deve essere effettuato entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


