Il destinatario di una pretesa tributaria non può difendersi se non conosce l’accusa. Per decenni, la questione è stata vista solo nei termini della necessità di una motivazione del provvedimento che sarebbe sufficiente quanto consente di capire il contenuto della pretesa. Proprio così. Per fortuna, anche se sembra che nessuno se ne accorga, le cose stanno cambiando e le novità, grosse, sono almeno due. La prima è che lo Statuto del Contribuente ha fatto un siringone di ricostituente alla motivazione, affermando inequivocabilmente che non basta dire quanto si vuole ma perché. La seconda è che, a completare le informazioni che servono per controllare l’agire amministrativo, da parte dell’interessato e anche del giudice, oltre alla motivazione, deve stare il pieno diritto di accedere al fascicolo istruttorio. Ma il diritto di accesso, eufemisticamente, stenta a decollare (in realtà si schianta quasi regolarmente sulle piste). Nonostante le nuove norme della riforma fiscale. Cosa gli si oppone? Vari pretestuosi ostacoli, più flebili e lontani delle vaghe stelle dell’Orsa.
Titolare effettivo con accesso graduato e proporzionato
Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


