La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 4 dicembre 2025 alle cause riunite C-580/23 e C-795/23, ha chiarito che un oggetto può essere protetto sia come disegno o modello sia come opera ai sensi del diritto d’autore, senza che vi sia un rapporto di regola ed eccezione tra i due regimi. L’originalità degli oggetti di arte applicata deve essere valutata con gli stessi criteri previsti per altre opere: essi devono riflettere la personalità dell’autore attraverso scelte libere e creative. Non rientrano tra queste le scelte imposte da vincoli tecnici o quelle che, pur libere, non imprimono un carattere unico all’opera. Circostanze come intenzioni, fonti di ispirazione, uso di forme già esistenti o riconoscimento da parte di ambienti specializzati possono essere considerate, ma non sono decisive per stabilire l’originalità. Per accertare una violazione del diritto d’autore è necessario verificare se elementi creativi siano stati ripresi in modo riconoscibile, indipendentemente dall’impressione visiva generale o dal grado di originalità.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

