Nelle conclusioni del 2 ottobre 2025 alla causa C-496/24, l’avvocato generale della Corte di giustizia UE chiarisce l’interpretazione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore. L’uso di copie offline da parte degli abbonati a servizi di streaming non rientra nella riproduzione per uso privato se il fornitore mantiene il controllo su duplicazione, ubicazione e cancellazione delle opere. L’abbonato può solo fruirne sul proprio dispositivo per il periodo di disponibilità. Inoltre, tale modalità di fruizione costituisce una messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, poiché consente l’accesso individuale in tempo e luogo scelti. Le conclusioni mirano a chiarire i limiti dell’uso privato e rafforzare la tutela dei diritti d’autore nel contesto digitale. Queste interpretazioni influenzano direttamente la gestione dei diritti nelle piattaforme di streaming e l’applicazione delle eccezioni previste dalla normativa europea.
“Artigianale”: la CNA accoglie favorevolmente la nuova disciplina
La CNA segnala che dal 7 aprile 2026 il termine “artigianale” potrà essere utilizzato solo in modo corretto e trasparente, grazie all’entrata in vigore della norma prevista dalla legge annuale per le PMI che disciplina l’impiego del riferimento all’artigianato nella...


