Con la circolare n. 154 del 2025 l’INPS chiarisce che la procedura introdotta dall’art. 19 della legge n. 203/2024, non costituisce un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, ma uno strumento attivabile qualora questi intenda qualificare la protratta assenza ingiustificata del lavoratore come condotta idonea a integrare le dimissioni per fatti concludenti, con esclusione dell’accesso alla Naspi. Ove previsto dal CCNL, è sempre possibile ricorrere al licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) in seguito all’assenza non giustificata, con conseguente diritto del lavoratore di fruire della prestazione di disoccupazione.
Il momento della pensione si sposta sempre più avanti: ma perché?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che, per accedere alla pensione di vecchiaia, i lavoratori dovranno attendere, dal 1° gennaio 2027, i 67 anni ed un 1 di età (salvo uscite anticipate) e dal 2028, i 67 anni e 3 mesi di età. Paradossalmente è una notizia...


