Detrazione IVA consentita anche per fatture ricevute nell’anno successivo

da | 12 Feb 2026 | Ipsoa - Fisco

Nella sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito che è in contrasto con la direttiva IVA la normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo IVA non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.

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