Gli effetti della definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023 non decadono nei casi di lieve inadempimento e cioè nei casi in cui c’è stata una lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni o una lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro oppure ancora in caso di tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva. E’ uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 1/E del 2023 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per utilizzare l’agevolazione.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


