Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’informativa n. 23/2024 del 28 febbraio 2024 con cui fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l’iscrizione all’albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento. In particolare, nel caso in cui il corso sia ritenuto equipollente nei due casi, dovranno essere rilasciati due distinti attestati di partecipazione: uno nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 40 ore per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 CCII; l’altro nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 12 ore e si attesta che il corso è ritenuto equipollente ai sensi dell’art. 7 del regolamento FPC per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi OCC.
Dazi al 15% dal 7 agosto: le conseguenze per le imprese italiane
Il nuovo Executive Order del 31 luglio 2025 del Presidente Trump introduce un’aliquota del 15% sulle esportazioni UE verso gli USA, con una “finestra di transito” per le spedizioni via mare. L’ordine inasprisce anche le misure anti-transshipment, prevedendo una...


