Credito da DTA: utilizzo da parte del cessionario che ha acquistato il credito

da | 2 Ott 2025 | Ipsoa - Fisco

Con la risposta a interpello n. 259 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che considerato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43­bis del d.P.R. n. 602 del 1973.

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