Con le conclusioni del 22 aprile 2026 rese nella causa T-268/25, l’Avvocato Generale del Tribunale dell’UE ha evidenziato che è ammissibile una normativa di uno Stato membro che subordina la possibilità di costituire un gruppo IVA comprendente persone che svolgono attività esenti da IVA o che non esercitano un’attività economica, alla condizione che una persona del gruppo IVA detenga, direttamente o indirettamente, il 100% dell’altra o delle altre persone del gruppo IVA, nella misura in cui tale normativa sia intesa a evitare vantaggi fiscali risultanti dall’applicazione del regime di gruppo IVA diversi da quelli connessi alla semplificazione ammnistrativa, e rispetti i principi di proporzionalità e di neutralità fiscale.
Aliquota IRPEF al 33% fino a 55.000 euro: cosa cambia con la Manovra 2027
Con l’approvazione della bozza di Legge di bilancio 2027, prende forma l’intervento sull’IRPEF. In particolare, viene esteso lo scaglione di reddito sul quale si applica l’aliquota media del 33% che passa da 50 mila a 55 mila euro. Dovrebbe, invece, essere stata...

