Controversie sui magistrati tributari: il vuoto sul rimedio impugnatorio resta da verificare

da | 5 Ago 2026 | Ipsoa - Fisco

Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull’ordinamento della giurisdizione tributaria (Atto Governo n. 419), quattro giorni dopo la chiusura della fase parlamentare. Tra le osservazioni sollevate nei pareri favorevoli delle Commissioni, figurava l’invito a devolvere alla competenza inderogabile del TAR Lazio tutte le controversie sui provvedimenti riguardanti i magistrati tributari. Il vuoto sul rimedio impugnatorio è così riconosciuto, ma colmato secondo un modello che non è quello della magistratura ordinaria: per il magistrato ordinario la competenza inderogabile del TAR Lazio è circoscritta ai provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 17, comma 1, legge n. 195/1958, mentre le sentenze disciplinari sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite. La formula senza qualificazione, adottata dai pareri, è quella prevista per i magistrati amministrativi. Delle altre questioni poste in audizione (firma ministeriale della sanzione, alta sorveglianza, catalogo disciplinare, coperture) non vi è traccia. Se e in quali termini le osservazioni siano state recepite si saprà dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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