Il D.Lgs. n. 149/2026, entrato in vigore il 26 agosto 2026, chiude l’attuazione della delega sull’ordinamento della giurisdizione tributaria: otto osservazioni della Camera, nove del Senato, recepite tutte ma non tutte per intero. Sul rimedio, il nuovo art. 135, comma 1, lettera a), del Codice del processo amministrativo devolve alla competenza inderogabile del TAR del Lazio tutte le controversie sui provvedimenti riguardanti i magistrati tributari “adottati ai sensi” del D.Lgs. n. 545/1992 e del Testo unico: ne presuppone la natura amministrativa e vi attrae anche il decreto ministeriale che applica la sanzione. L’uniformazione ai magistrati ordinari si compie su ciò che è curriculum e non su ciò che è garanzia: nessuna osservazione tocca i poteri che sulla giurisdizione esercita il dicastero che dei giudizi tributari è parte.
Associazioni professionali interdisciplinari: il modello ISA applicabile e le possibili anomalie da dichiarare
Nel caso di uno studio associato composto da avvocati e da dottori commercialisti deve essere compilato e applicato il modello ISA relativo all’attività prevalente; la prevalenza dell’una o dell’altra attività deve essere misurata avendo riguardo ai compensi...


