Con la risposta a interpello n. 128 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di capogruppo di un Gruppo IVA che incorpori una società che è capogruppo e rappresentante di un altro Gruppo IVA, deve riconoscersi all’incorporante, ai sensi dell’articolo 2504bis del codice civile, un subentro ipso iure e senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici dell’incorporata, ivi inclusi i poteri di controllo e le relazioni funzionali e organizzative di cui all’articolo 70ter del d.P.R. n. 633 del 1972, che già operavano tra l’incorporata e le proprie controllate (ossia ”vincolo finanziario”, ”economico” ed ”organizzativo”) nell’ambito di un Gruppo IVA già costituito.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...

