Con la circolare del 10 aprile 2026, il Ministero della Giustizia ha chiarito che qualora, decorsi 30 giorni dall’art. 248, comma 3-bis del d.P.R. 115/2002, non vi sia stato il pagamento dell’importo dovuto, l’ufficio giudiziario dovrà trasmettere ad Equitalia giustizia s.p.a., tramite SIAMM (a breve con SPEDIGIUS), utilizzando la nota A1, la richiesta di recupero dell’importo, degli interessi e della sanzione. Nell’ipotesi in cui, invece, l’avvocato provveda al pagamento del contributo unificato decorsi trenta giorni, accedendo direttamente al fascicolo telematico e depositando la relativa ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema PagoPa, l’ufficio giudiziario dovrà accettare il pagamento e procedere alla bruciatura della relativa ricevuta, solo nel caso in cui, dalla consultazione del registro SIAMM, non risulti ancora aperta la partita di credito da parte della società Equitalia giustizia s.p.a.
Aree di Delega del CNDCEC: pronta la procedura informatizzata della presentazione delle candidature
In tema di presentazione delle candidature per Aree di Delega del CNDCEC, con l’informativa del 7 settembre 2026 è stata individuata la procedura informatizzata. Ciascun Ordine territoriale dovrà individuare un proprio referente (operatore di Segreteria oppure...


