Il terzo decreto correttivo della riforma fiscale (legge delega n. 111/2023) contiene anche alcuni interventi per il settore dell’accertamento. Il decreto chiarisce, in primo luogo, che, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto, il termine che l’Ufficio deve assegnare al contribuente, non inferiore a 60 giorni, è un termine unico sia per la presentazione di eventuali controdeduzioni sia per la richiesta di accesso agli atti. Ulteriori modifiche riguardano l’autotutela obbligatoria. Cosa cambia?
DAC8: criptoattività nella rete dello scambio di informazioni fiscali
Il Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che adegua le disposizioni domestiche alle previsioni della direttiva DAC8 (direttiva UE n. 2023/2226), che introduce obblighi di comunicazione, adeguata verifica e...


