Cambia il termine per i contribuenti che, ricevuto lo schema d’atto, vogliano acquisire i documenti e presentare una memoria difensiva. Il terzo decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, interviene appunto sui termini del contraddittorio preventivo, prevedendo che i 60 giorni dovranno essere considerati unici, ossia entro tale periodo si dovranno sia richiedere i documenti all’Agenzia sia presentare le memorie di difesa. Una novità di non poco conto, perché rischia di comprimere il diritto di difesa, andando così a contrastare anche con la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE intervenuta in passato. Ma tale termine “ridotto” vale anche ai fini IVA?
Adeguamento dei compensi dei CTU: il plauso dei Commercialisti sulla sentenza del TAR Lazio
Con un comunicato stampa del 26 agosto 2026 il CNDCEC ha espresso apprezzamento per la sentenza del Tar Lazio 14327/2026, pubblicata lo scorso 19 agosto, sull’adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato, ancora sostanzialmente ancorati ai valori fissati...


