Cambia il termine per i contribuenti che, ricevuto lo schema d’atto, vogliano acquisire i documenti e presentare una memoria difensiva. Il terzo decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, interviene appunto sui termini del contraddittorio preventivo, prevedendo che i 60 giorni dovranno essere considerati unici, ossia entro tale periodo si dovranno sia richiedere i documenti all’Agenzia sia presentare le memorie di difesa. Una novità di non poco conto, perché rischia di comprimere il diritto di difesa, andando così a contrastare anche con la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE intervenuta in passato. Ma tale termine “ridotto” vale anche ai fini IVA?
Gestione dello studio del deceduto: come nominare il sostituto temporaneo
Con un pronto ordini n. 82 del 2026 il CNDCEC ha chiarito che l’Ordine può attivare il procedimento, da svolgersi nelle forme di cui alla L. n. 241/1990, volto a nominare un sostituto temporaneo nella gestione dello studio del deceduto ogni volta che venga a...


