La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 luglio 2025 alla Causa C-582/23 dichiara che, in assenza di un previo esame del carattere abusivo delle clausole di cui trattasi, il diritto dell’Unione impone al tribunale fallimentare di procedere d’ufficio a tale valutazione e di trarne le necessarie conseguenze. La necessità di adire il giudice commissario rischierebbe di prolungare la procedura fallimentare e, dunque, la situazione finanziaria precaria del consumatore fallito. Per tale ragione quest’ultimo potrebbe essere scoraggiato dall’esercitare i suoi diritti derivanti dal diritto dell’Unione, il che renderebbe eccessivamente difficile l’applicazione di tale diritto. Tale esame può essere effettuato indipendentemente dal fatto che l’elenco dei crediti sia stato approvato e sia vincolante.
Antiriciclaggio: Banca d’Italia aggiorna regole su controlli e verifiche
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025 il provvedimento 23 luglio 2025 con cui la Banca d’Italia modifica le disposizioni «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di...