Con un comunicato stampa del 13 marzo 2026 il CNDCEC ha evidenziato alcuni aspetti critici della sentenza della Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026 che ha affermato che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


