Con la rispsota a consulenza giuridica n. 6 del 27 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le indicazioni sull’oro da investimento e l’obbligo di trasmissione dei dati all’Anagrafe continuano ad essere ancora attuali, tanto più ora che la nuova definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), della legge n. 7 del 2000, ricomprende espressamente tra ”l’oro da investimento”, anche quello ”destinato a successiva lavorazione”, ossia quello non più destinato a riserva di valore ma a uso industriale, per il quale, dunque ricorre l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria.
Imposta addizionale all’IRPEF istituita dai comuni: quando non è ammissibile
Con la sentenza resa nella causa C-119/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale per cui l’imposta sul reddito alla quale sono assoggettati, in uno Stato membro, i soggetti non fiscalmente residenti è maggiorata di...


