Con il pronto ordini n. 33 del 2026 il CNDCEC ha ricordato come l’art. 4, comma 2, d.lgs. 139/2005 esclude l’incompatibilità in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, secondo i criteri interpretativi elaborati dal CNDCEC. Nelle società di capitali la verifica del carattere di strumentalità mediante il criterio della prevalenza deve essere effettuata esclusivamente nei confronti dell’iscritto che detenga contestualmente un interesse economico prevalente nella società e ampi (o tutti) i poteri gestionali.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


