Con un pronto ordini del 3 giugno 2026, il CNDCEC ha chiarito che salvo ulteriori elementi di fatto che consentano di escludere in concreto qualsiasi coinvolgimento del professionista nell’attività commerciale, la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad altro soggetto mediante procura institoria non è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


