Nelle conclusioni del 12 marzo 2026 nella causa C‑60/25, l’Avvocato Generale propone alla Corte di Giustizia UE di chiarire che la constatazione, da parte della Commissione europea, della manipolazione di un indice di riferimento ai fini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non determina automaticamente la nullità di una clausola contrattuale che rinvia a tale parametro. La clausola di un mutuo che utilizza l’indice manipolato non è infatti parte dell’intesa anticoncorrenziale oggetto della decisione della Commissione, né è stato accertato che essa violi, di per sé, l’articolo 101 TFUE. Tuttavia, il giudice nazionale non può ignorare gli accertamenti contenuti nella decisione della Commissione quando valuta la validità della clausola secondo il diritto interno, nei limiti e nei termini delineati dalla stessa decisione.
Congelamento fondi: la Corte di Giustizia dell’UE vieta voto e partecipazione
Con la sentenza C‑465/24 del 13 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che, nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia, il congelamento dei fondi impedisce in modo assoluto al titolare di certificati azionari soggetto a sanzioni di...


