Nelle cause riunite C‑872/24 e C‑909/24, la Corte di giustizia UE ha chiarito che le clausole inserite nei contratti di servizi di comunicazione elettronica che prevedono penalità di mora possono essere sottoposte al controllo di abusività anche in assenza di limiti quantitativi fissati dalla normativa nazionale di settore. La Corte ha inoltre affermato che le clausole sostanzialmente equivalenti a quelle espressamente qualificate come abusive dal diritto nazionale possono essere dichiarate tali senza ulteriori verifiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Una volta accertata l’abusività, il giudice nazionale deve disapplicare integralmente la clausola senza ridurne il contenuto. È stato altresì precisato che può essere valutata come abusiva la clausola che impone il pagamento delle quote residue in caso di risoluzione anticipata del contratto e che può risultare abusiva quella che include nel calcolo anche gli sconti concessi, determinando un onere economico eccessivo per il consumatore.
DURC e composizione negoziata: quando i debiti contributivi non bloccano il rilascio
Un tema centrale per le imprese in crisi è il rilascio del DURC durante la composizione negoziata. A questo proposito l'ordinanza del Tribunale di La Spezia del 27 luglio 2026 ha chiarito che pur escludendo che la composizione negoziata determini una sospensione...


